Terms and Conditions

Le presenti Condizioni Generali (“CG”) regolamentano il rapporto contrattuale tra Evocon S.r.l. (“Agenzia”), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Benedetto, che fornisce servizi di sviluppo e gestione di website, e-commerce e/o di commercializzazione di prodotti all’interno di online marketplace (“Marketplace”), quali a titolo meramente esemplificativo, servizi di sviluppo del front-end e back-end del sito e-commerce (“Sito”), promozione del Sito, supporto nella gestione delle vendite attraverso il Sito, gestione della vendita dei prodotti all’interno dei Marketplace, Comparatori, Aggregatori ed e-Stores, supporto nella tutela del brand all’interno dei Marketplace (“Servizi”) al cliente (“Cliente” e con l’Agenzia le “Parti”, singolarmente la “Parte”), i cui riferimenti, così come la descrizione dettagliata dei Servizi prestati dall’Agenzia al Cliente sono specificati nel/nei Modulo/i d’Ordine (“MO”) concordati per iscritto tra le Parti.

Le CG e i MO costituiranno un accordo vincolante tra le Parti per la prestazione e la fornitura dei Servizi (“Accordo”). Resta inteso tra le Parti, che le stesse potranno sottoscrivere, entro i termini di durata stabiliti dalle CG, diversi MO aventi ad oggetto Servizi diversi che saranno disciplinati dalle CG e congiuntamente alle CG, costituiranno un accordo vincolante tra le Parti.

Con la sola eccezione di quanto sopra stabilito, l’Accordo prevarrà su qualunque altro accordo contenuto o riportato in frasi, dichiarazioni, corrispondenza intercorso tra le Parti.

Le CG avranno durata sino al 31 Dicembre 2022 e si rinnoveranno automaticamente fintanto che verranno sottoscritti MO tra l’Agenzia e il Cliente. In assenza di MO, le CG si intenderanno cessate.

Non saranno vincolanti per le Parti integrazioni o modifiche dell’Accordo se non comunicate per iscritto ed espressamente accettate per iscritto da entrambe le Parti.

Le CG si intenderanno integralmente accettate con la sottoscrizione del/dei MO da parte del Cliente. 

Ruolo dell’Agenzia  

    1. L’Agenzia accetta l’incarico esclusivo per il Territorio (come definito nel MO) di fornire i Servizi al Cliente. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che tutto quanto non espressamente previsto nei MO ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i servizi affini e/o attinenti ai Servizi, devono ritenersi esclusi dall’Accordo e dovranno essere oggetto di quotazione separata nonché di specifico e diverso accordo e/o MO tra le Parti.
    2. Le presenti CG si applicheranno a tutti i MO stipulati tra le Parti, fatto salvo il diritto dell’Agenzia di aggiornare le presenti CG a propria esclusiva discrezione e comunicare un eventuale testo aggiornato delle CG al Cliente in ragione, a titolo meramente esemplificativo, di esigenze commerciali e/o aggiornamenti legislativi. 
    3. L’Agenzia fornirà i Servizi rispettando le scadenze previste in ciascun MO, fatte salve eventuali proroghe da concordarsi tra le Parti per iscritto, anche via e-mail. Una volta svolti tutti i Servizi di ciascun MO, il MO si intenderà automaticamente cessato.
    4. L’Agenzia fornirà i Servizi con la dovuta diligenza e secondo quanto richiesto dal Cliente e stabilito nel MO e nelle CG.

      Prestazione dei Servizi

    5. Il Cliente (i) darà all’Agenzia istruzioni chiare e garantirà che tutte le informazioni fornite riguardanti i suoi prodotti e servizi siano precise e (ii) assicurerà la massima collaborazione all’Agenzia, mettendole a disposizione tutte le informazioni necessarie per la prestazione dei Servizi, la realizzazione di creatività e, più in generale, per lo svolgimento dell’incarico e la fornitura dei Servizi.
    6. Ciascun MO verrà concordato dal Cliente e dall’Agenzia e conterrà la descrizione dettagliata di tutti i Servizi che quest’ultima dovrà fornire e di tutti i Servizi che essa dovrà produrre per il Cliente. Qualunque modifica, cancellazione o aggiunta al MO o alle presenti CG sarà ritenuta valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.
    7. In ciascun MO verranno indicati in linea generale i tempi di produzione e le date di consegna di ciascun Servizio. Il MO riporterà i tempi standard per lo svolgimento dei Servizi impiegati dall’Agenzia e ha carattere meramente indicativo e non tassativo. Fermo restando quanto sopra le Parti potranno di volta in volta concordare nei MO i tempi di produzione e le date di consegna di ciascun Servizio diversi da quelli inseriti nel MO, anche via e-mail. 
    8. Ciascun Servizio dovrà essere approvato entro la scadenza che verrà concordata tra le Parti in ciascun MO e/o tramite comunicazione scritta tra le Parti (a titolo esemplificativo, a mezzo e-mail). L’approvazione scritta costituisce condizione indispensabile per procedere con ciascuna fase successiva della fornitura dei Servizi che, quando approvati si considereranno definitivi. In mancanza della predetta approvazione scritta, i Servizi oggetto di richiesta di approvazione dovranno ritenersi come non approvati dal Cliente e pertanto non realizzabili. Il Cliente riconosce ed accetta che il suo ritardo nell’approvazione di quanto sopra e/o di ogni singola fase della fornitura dei Servizi oggetto dell’Accordo potrà comportare un ritardo nella consegna dei Servizi senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo all’Agenzia.
    9. Nel caso in cui una Parte designi una o più persone quali responsabili dei Servizi oggetto di ciascun MO, ciascuna Parte i) dichiara e garantisce che la persona designata ha tutti i necessari poteri per comunicare qualsivoglia decisione operativa in merito ai Servizi, anche a mezzo e-mail, e quindi, ii) si assume sin d’ora qualsivoglia responsabilità in relazione alle decisioni prese dalla persona designata manlevando e tenendo indenne l’altra Parte da ogni relativa responsabilità, costo, danno, onere o spesa derivante dall’operato della stessa. 
    10. L’Agenzia informerà immediatamente il Cliente di qualunque variazione nel costo dei Servizi e/o di eventuali costi extra rispetto a quanto preventivato all’origine, e di qualunque cambiamento inerente progetti, programmi o modalità operative precedentemente approvati per iscritto dal Cliente. Il Cliente si impegna ad approvare e comunque a non rifiutare irragionevolmente le variazioni di costo e/o eventuali costi extra se tale approvazione è necessaria ai fini della fornitura dei Servizi e/o del rispetto dei termini eventualmente concordati. In caso di mancata approvazione del Cliente, le Parti concorderanno le nuove modalità di fornitura dei Servizi e, qualora tale cambiamento dovesse comportare un ritardo nella fornitura degli stessi per come inizialmente concordata, l’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile e il Cliente rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa, anche a titolo risarcitorio, in relazione a tale ritardo. 
    11. Il Cliente potrà richiedere all’Agenzia di cancellare o modificare, in tutto o in parte, progetti, MO, programmi o lavori in via di svolgimento. L’Agenzia si farà ragionevolmente carico delle richieste del Cliente, compatibilmente con gli obblighi contrattuali assunti nei confronti di terzi in relazione ai quali, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne l’Agenzia.
    12. Nel caso di cancellazioni o modifiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di cui al precedente articolo, il Cliente rimborserà all’Agenzia gli eventuali costi sostenuti in relazione a tali cancellazioni o modifiche. Il Cliente riconoscerà inoltre all’Agenzia un compenso ulteriore rispetto a quello definito nei MO a copertura dei Servizi per come modificati o cancellati, oltre a farsi carico dei costi derivanti da richieste di terzi per effetto di dette modifiche o cancellazioni.
    13. Nel caso in cui il Cliente incarichi l’Agenzia del Servizio di gestione della vendita dei Prodotti all’interno di Marketplace, il Cliente autorizza sin da ora l’Agenzia ad agire in nome e per conto del Cliente anche al fine di i) monitorare la presenza all’interno di Marketplace, Comparatori, Aggregatori ed e-Stores di vendite da parte di terzi, non autorizzate, dei prodotti del Cliente (“Vendite di Terzi”) e/o ii) intimare la cessazione di tali Vendite di Terzi.
    14. Il Cliente riconosce e accetta che l’Agenzia avrà diritto ad essere riconosciuta quale autrice e sviluppatrice del Sito, tramite la menzione della propria denominazione sociale e/o marchio, nelle forme e secondo gli usi di mercato. In particolare, il Cliente acconsente sin d’ora all’inserimento nel footer del Sito, a semplice richiesta dell’Agenzia, dell’indicazione “Powered by Evocon” con carattere non inferiore al font della relativa parte legal del footer (“Credito”).
    15. Il Cliente si impegna i) a fronte della cessazione del rapporto per qualsivoglia ragione intervenuta, a non attribuire a terzi diversi dall’Agenzia la paternità di quanto sviluppato dalla medesima Agenzia e a mantenere il Credito fintanto che il Sito resterà, nel suo complesso, quello sviluppato/realizzato dall’Agenzia in virtù del rapporto e ii) in caso di cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto il Sito e/o di cessione del Sito a terzi, ad ottenere che il nuovo titolare del Sito mantenga il Credito fintanto che il Sito resterà, nel suo complesso, quello sviluppato/realizzato dall’Agenzia in virtù del rapporto.

      Compensi

    16. Il Cliente si impegna, per l’intera durata dell’Accordo, a non avviare, sollecitare o prendere contatti e/o qualsivoglia accordo diretto o indiretto – anche tramite società collegate direttamente o indirettamente per qualsivoglia ragione con il Cliente – con i dipendenti e/o collaboratori dell’Agenzia al fine di avvalersi e/o comunque assicurarsi, sotto qualsiasi forma e per qualsivoglia ragione, la collaborazione professionale di questi ultimi. Le Parti concordano che la presente clausola sarà efficace anche per i due anni successivi alla scadenza e/o cessazione per qualsivoglia ragione dell’Accordo. In caso di violazione del presente articolo, ed in assenza di apposito accordo derogatorio scritto tra le Parti, il Cliente dovrà corrispondere all’Agenzia una penale, ai sensi dell’articolo 1382 c.c., pari ad euro 50.000,00, salvo in ogni caso l’obbligo di risarcire il maggior danno. Il Cliente dichiara espressamente che la penale di cui al presente articolo è congrua in relazione alla natura ed all’importanza dell’Accordo, nonché in ragione degli investimenti – economici e non – compiuti dall’Agenzia sui propri dipendenti e/o collaboratori, e che la stessa sarà dovuta anche in mancanza della prova del danno.
    17. Il Cliente riconoscerà all’Agenzia il corrispettivo per i Servizi, nonché il rimborso delle spese e dei costi accessori, come stabiliti in ciascun MO (“Compenso”).
    18. L’Agenzia fatturerà al Cliente secondo le scadenze previste dal MO e il Cliente provvederà al pagamento delle fatture nei termini concordati.
    19. Tutti i corrispettivi pagati in ritardo saranno soggetti a interessi moratori in conformità alla normativa vigente. Il Cliente rinuncia espressamente a qualunque diritto di compensazione in merito.
    20. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel MO, eventuali trasferte richieste dal Cliente all’Agenzia sono da considerarsi come un costo extra che verrà di volta in volta concordato dalle Parti e specificato all’interno dei MO nonché rimborsato dal Cliente a fronte di adeguata documentazione comprovante le spese sostenute da parte dell’Agenzia.
    21. In caso di mancato pagamento dei Compensi di cui al presente articolo da parte del Cliente o di ritardo superiore a 30 giorni, l’Agenzia avrà il diritto di sospendere la fornitura dei Servizi senza che ciò possa costituire inadempimento dell’Agenzia o possa costituire oggetto di qualsivoglia richiesta, anche a titolo di risarcimento, da parte del Cliente.

      Proprietà Intellettuale

    22. Per le finalità di cui al presente Accordo, i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:

      a) Diritti di Proprietà Intellettuale: ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale ed industriale, registrato o non registrato, ad esclusione del know-how e dei diritti morali inerenti qualsivoglia creazione oggetto dell’Accordo. 
      b) Back End: algoritmi, software, codici sorgente e ogni altro strumento, anche coperto da Diritti di Proprietà Intellettuale, eventualmente utilizzati dall’Agenzia per la fornitura dei Servizi oggetto dell’Accordo. 
      c) Front End: nell’ambito delle attività di sviluppo del Sito e di pagine internet da parte dell’Agenzia, si intendono il layout, le grafiche, il contenuto e tutto quanto realizzato dall’Agenzia e visibile agli utenti; 
      d) Contenuti Commissionati: ogni e qualsivoglia materiale eventualmente commissionato dal Cliente, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, video, fotografie e contenuti multimediali da utilizzarsi nel contesto del direct e-mail marketing, sviluppati dall’Agenzia in caso di espressa richiesta e relative istruzioni ricevute dal Cliente e approvati ai fini della loro pubblicazione. 
      e) Contenuti di Terzi: ogni e qualsivoglia materiale, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, video, fotografie, i Marketplace, i cui Diritti di Proprietà Intellettuale sono di titolarità di soggetti terzi diversi dall’Agenzia, i quali dovessero essere inclusi all’interno degli eventuali Contenuti Commissionati e/o utilizzati ai fini dell’Accordo dall’Agenzia, anche su richiesta del Cliente. 
      f) Contenuti dell’Agenzia: ogni e qualsivoglia materiale sviluppato autonomamente dall’Agenzia nell’ambito delle attività svolte ai sensi dell’Accordo e connessi ai Servizi senza però aver ricevuto direttive e istruzioni da parte del Cliente e ogni e qualsivoglia materiale sviluppato dall’Agenzia secondo istruzioni ricevute dal Cliente ma non approvato. 
      g) Materiali Preesistenti: ogni e qualsivoglia materiale, anche coperto da Diritti di Proprietà Intellettuale, già esistente prima della sottoscrizione dell’Accordo tra le Parti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, format proprietari, software proprietari, contenuti, know-how tecnico e commerciale.
      h) Prodotti: prodotti del Cliente e/o di terzi, che saranno venduti agli utenti attraverso il Sito e/o il Marketplace.
    23. In relazione agli eventuali Contenuti Commissionati, l’Agenzia cede, a fronte del corretto e completo pagamento dei Compensi, a titolo definitivo, al Cliente ogni e qualsivoglia Diritto di Proprietà Intellettuale affinché il Cliente possa a propria discrezione e responsabilità, a mero titolo esemplificativo, continuare ad utilizzare gli stessi anche alla cessazione dell’Accordo per qualsivoglia causa, in qualunque modalità e su qualunque mezzo.
    24. In relazione agli eventuali Contenuti dell’Agenzia, l’Agenzia concede, per le finalità e la durata dell’Accordo, al Cliente una licenza avente ad oggetto i Diritti di Proprietà Intellettuale necessari affinché il Cliente possa utilizzare gli stessi nei termini concordati. Alla scadenza dell’Accordo, le Parti negozieranno i termini e le condizioni per il rinnovo della licenza per la quale, tra gli altri, sarà dovuto all’Agenzia un corrispettivo ad hoc.
    25. In relazione ai Contenuti di Terzi, l’Agenzia si impegna ad ottenere dai Terzi titolari dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali Contenuti di Terzi, una autorizzazione affinché il Cliente possa usufruire degli stessi ai fini e per la durata dell’Accordo; alla cessazione dell’Accordo per qualsivoglia causa, ove richiesto dal Cliente, l’Agenzia si impegna a mettere in contatto il Cliente con i Terzi di cui al presente articolo affinché il Cliente possa negoziare un eventuale nuova autorizzazione e/o una cessione dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Contenuti di Terzi. Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente non riuscisse ad ottenere la nuova autorizzazione e/o la cessione di cui sopra, ciò non potrà essere ritenuto in alcun modo una causa di inadempimento da parte dell’Agenzia e/o oggetto di qualsivoglia domanda, anche a titolo di risarcimento, a qualsivoglia titolo da parte del Cliente.
    26. In relazione ai Prodotti, laddove i relativi Diritti di Proprietà intellettuale non risultino di titolarità del Cliente, il Cliente si impegna ad ottenere dai terzi titolari di tali Diritti di Proprietà Intellettuale, le necessarie autorizzazioni affinché l’Agenzia possa usufruire degli stessi ai fini e per la durata dell’Accordo. Fermo restando quanto sopra, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da ogni e qualsivoglia costo, onere, spesa, reclamo, danno e costo derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi avente ad oggetto la violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Prodotti. Qualora il Cliente non riuscisse ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra e ciò comportasse un ritardo e/o ulteriori problematiche nella fornitura dei Servizi, tale ritardo e/o problematiche non potranno in nessun caso essere causa di inadempimento da parte dell’Agenzia e/o oggetto di qualsivoglia domanda, anche a titolo di risarcimento, a qualsivoglia titolo da parte del Cliente.
    27. In Relazione ai Materiali Preesistenti, ciascuna Parte resterà sola ed esclusiva titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi agli stessi. 
      Fermo restando tutto quanto sopra stabilito, per l’intero periodo di durata dell’Accordo e successivamente ad esso, l’Agenzia potrà utilizzare qualsivoglia materiale creato in virtù dell’Accordo e/o in relazione alle Attività  allo scopo di promuovere la propria attività con tutti i mezzi esistenti.

      Garanzie e indennizzi

    28. Il Cliente dichiara e garantisce le informazioni e tutti i materiali del Cliente, oltre che i Prodotti, forniti all’Agenzia per le finalità di cui all’Accordo i) non ledono alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi, iii) che non violano in alcun modo le leggi e le normative vigenti ovunque nel Territorio (come definito nel MO), iv) che non contengono elementi osceni o diffamatori. Il Cliente si impegna sin d’ ora a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da ogni e qualsivoglia costo, onere, spesa, reclamo, danno e costo derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi derivante da una violazione della garanzia di cui al presente articolo da parte del Cliente.
    29. L’Agenzia garantisce di mettere a disposizione del Cliente tutte le proprie competenze e conoscenze affinché il lavoro creativo prodotto dall’Agenzia come parte dei Servizi sia frutto di un lavoro originale degli autori che lo hanno realizzato e non contenga nulla di osceno, blasfemo, diffamatorio o in qualunque modo contrario alle leggi vigenti nel Territorio. 

      Risoluzione

    30. Entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere il presente Accordo con preavviso scritto all’altra Parte, qualora una delle Parti sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti in base al presente Accordo e non vi ponga rimedio entro 30 giorni da quando le è stato intimato di farlo per iscritto (laddove tale inadempienza sia rimediabile). In tal caso sono comunque dovuti all’Agenzia i Compensi concordati e maturati sino alla data di effettiva risoluzione.
      Limitazione di responsabilità
    31. Indipendentemente da ogni altra disposizione contenuta nell’Accordo, le Parti convengono che la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Agenzia verso il Cliente in base all’Accordo resterà limitata – nel massimo - al Compenso concordato nel MO per il Servizio in relazione al quale si è verificato l’inadempimento per l’anno in cui l’inadempienza, accertata con sentenza passata in giudicato, si sarà effettivamente verificata.
    32. In nessun caso una delle due Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra di qualunque danno indiretto, perdita o ricavo o provento presente o anticipato, perdita di contratti in qualunque modo imputabile ed eventualmente causato da condotte illecite (compresa la negligenza), da violazione degli accordi o altro, che tale danno o perdita sia o meno prevedibile, previsto o noto.
    33. Indipendentemente da ogni altra disposizione contenuta nell’Accordo, il Cliente riconosce ed accetta che, in merito a tutte le garanzie e manleve previste dall’Accordo, il Cliente, in caso di contestazione da parte di qualsivoglia terzo avente ad oggetto il contenuto della garanzia e/o manleva (“Contestazioni”), dovrà procedere come previsto dal presente articolo.
      Se il Cliente, valutata la pretesa del terzo, decide di avvalersi delle garanzie e/o manleve previste dall’Accordo, il Cliente si impegna ad inviare entro e non oltre 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della Contestazione, una comunicazione scritta in tal senso all’Agenzia via PEC, anticipata via mail, allegando qualsivoglia documento inerente alla Contestazione (quali a titolo meramente esemplificativo, mail contenenti avvertimenti in merito a possibili azioni legali, lettere di diffida o atti di citazione) affinché l’Agenzia possa definire come procedere. In particolare, nei casi in cui il Cliente azioni una qualsivoglia manleva prevista dall’Accordo affinché l’Agenzia lo tenga indenne da qualsivoglia danno in merito alle Contestazioni, il Cliente accetta che sarà l’Agenzia a definire la strategia commerciale e/o legale da tenere per ciascuna Contestazione. A tal proposito, il Cliente si impegna a concordare preventivamente con l’Agenzia qualsiasi comunicazione indirizzata ai terzi che hanno proposto la Contestazione. Il mancato invio della comunicazione e/o della documentazione di cui sopra nei termini indicati, comporterà la decadenza della specifica garanzia e/o manleva concessa dall’Agenzia al Cliente ai sensi dell’Accordo in relazione alle quali il Cliente, decidendo a propria discrezione come procedere, rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Agenzia.

      Privacy

    34. Ai fini dell’Accordo per “Normativa Privacy” deve intendersi il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (“GDPR”), i provvedimenti del Garante della privacy e ogni altra normativa relativa alla protezione dei dati personali. 
    35. Ciascuna Parte, in relazione all'obbligo di informativa di cui alla Normativa Privacy, dichiara di essere stata informata:
      a) che ogni informazione relativa all’altra Parte acquisita in forza del presente Accordo e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Normativa Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente Accordo ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo;
      b) della possibilità di esercitare i diritti di cui  al capo III GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento.
    36. Le Parti si impegnano espressamente, per quanto di propria competenza, a rispettare la Normativa Privacy e in generale tutta la normativa, italiana ed europea, sul trattamento dei dati personali degli utenti, in relazione ai quali ciascuna di esse è Titolare del Trattamento, ed entrambe riconoscono che il rispetto degli obblighi in materia di protezione e tutela delle informazioni e dei dati personali è materia della massima importanza per le rispettive società. 
    37. Le Parti riconoscono ed accettano che, qualora i Servizi di cui all’Accordo prevedano attività di trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 28 del GDPR il Cliente nominerà l’Agenzia quale Responsabile del trattamento con adeguato atto di nomina.

      Terzi

    38. L’Agenzia ha la facoltà di affidare i Servizi in tutto o in parte a soggetti esterni a propria esclusiva discrezione, a patto che l’Agenzia rimanga responsabile delle prestazioni dei suddetti terzi (anche ai sensi della Normativa Privacy) nei confronti del Cliente per l’intera durata dell’Accordo.
    39. Nessuna delle due Parti potrà cedere in qualunque modo il presente Accordo o ciascuno dei diritti in esso previsti senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte; tale autorizzazione non dovrà essere irragionevolmente soggetta negata da parte del Cliente.

      Giurisdizione e Foro Competente

    40. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Entrambe le Parti si rimettono alla giurisdizione del Tribunale di Milano nel caso dovessero insorgere controversie in merito alla sua applicazione, interpretazione, esecuzione.

      Varie

    41. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali i termini dell’Accordo e tutte le informazioni riservate (anche ove non espressamente indicate come tali) di natura tecnica e commerciale concernenti l’attività svolta dall’altra Parte e di cui la stessa sia venuta a conoscenza nel corso della durata dell’Accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso e ad utilizzare le suddette informazioni per le sole finalità di cui all’Accordo. Le disposizioni contenute nel presente articolo rimarranno in vigore per 3 (tre) anni successivamente alla cessazione dell’Accordo per qualsivoglia causa e, in ogni caso, fintanto che le informazioni riservate resteranno nella disponibilità e sotto il controllo della Parte che ne è titolare e, quindi, tutelabili ai sensi della normativa in vigore nel Territorio.
    42. Ciascuna Parte si impegna a non emettere alcun comunicato stampa in relazione alla sottoscrizione dell’Accordo e/o o alle disposizioni economiche in esso contenute senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente rifiutato. Qualsiasi comunicazione fra le Parti sarà fatta per iscritto e potrà essere consegnata direttamente alla Parte interessata oppure tramite raccomandata A/R agli indirizzi specificati in epigrafe e/o nel MO oppure via PEC agli indirizzi specificati nel MO, anticipata via mail.
    43. Le Parti riconoscono e accettano che nulla di quanto previsto dall’Accordo è volto a costituire tra le stesse un rapporto di agenzia, joint-venture, appalto, lavoro subordinato.